Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, Dott. Pancrazio Maria Savasta, con provvedimento depositato qualche minuto fa ha rigettato la richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta dalla Aditus S.r.l. (difesa dagli avv.ti Claudio Piacentini e Marta Mazzù) contro il Comune di Taormina (difeso dall’avv. Carmelo Moschella).
La richiesta era stata proposta per ottenere l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 100 del 12 giugno 2023, avente ad oggetto l’annullamento dell’affidamento in concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nella struttura comunale denominata “Palazzo dei Congressi” al R.T.I. ADITUS S.r.l.-Momento S.r.l. e della Determinazione Dirigenziale n. 18758 del 9 giugno 2023, avente ad oggetto la revoca del verbale di consegna dei servizi relativi alla gara annullata sotto riserva di legge del 19 maggio 2023.
“Questa prima importante vittoria conferma da subito che la nostra azione amministrativa è sulla strada giusta. Il nostro obiettivo è smontare il sistema Taormina che ha contribuito a causare il dissesto economico finanziario della comunità. Dopo poche ore dal nostro insediamento abbiamo avviato una serie di verifiche. Insieme al Segretario Generale del Comune ed al responsabile dell’area urbanistica LL PP. del Comune, abbiamo accertato che il Palazzo dei Congressi era (ed è) sprovvisto della necessaria verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile. Abbiamo deciso a quel punto di fare l’unica cosa che andava fatta, ovvero revocare l’affidamento in concessione del Palazzo dei Congressi alla società Aditus che ha subito presentato ricorso. Il Presidente del T.A.R. Catania ha rigettato l’istanza avanzata dalla società dandoci ragione.”
Come rilevato nel provvedimento impugnato, manca, infatti allo stato, la produzione della “apposita relazione tecnica, concernente lo stato dell’arte dal punto di vista impiantistico, strutturale, e della sicurezza dell’immobile”, che parte ricorrente si era impegnata a versare in sede di verbale di consegna dell’immobile.
Inoltre il Presidente ha ritenuto che la determinazione del Comune di annullare tutti gli atti di gara riposa su una valutazione “cautelare” dell’Ente circa l’inutilizzabilità di una struttura per la quale non vi siano state la previe obbligatorie verifiche previste dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche “di vulnerabilità sismica del bene, queste ultime di esclusiva competenza del legittimo proprietario, volte a garantire l’utilizzazione dello stesso in conformità all’interesse pubblico”.
Pertanto, resta annullata la procedura di affidamento a suo tempo effettuata con determinazione n. 73/2023.